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Il Tribunale di Como con provvedimento del 19.03.20 e in attuazione del d.l. 18.03.18 n. 18, dispone il rinvio dei procedimenti in diritto di famiglia, esclusi quelli i cui è fatta richiesta di un ordine di protezione, sino al 15.04.20, essendo emersa la necessità celebrare solo le udienze che presentino carattere di urgenza, secondo un’interpretazione restrittiva del concetto di “obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia” come riferito solo alle cause di alimenti in senso stretto ex artt. 433 e s.s. c.c.

Il tutto con riserva di valutare, anche in periodo successivo, se con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti tipici della materia possano ravvisarsi i presupposti per una dichiarazione di urgenza correlata ad un rischio di grave di pregiudizio per le parti.

Similmente il Tribunale di Torino con provvedimento 23.03.20 disciplina le modalità di gestione e trattazione delle cause per cui non opera  la sospensione prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, con particolare attenzione ai procedimenti da trattare in materia di famiglia.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del  23 marzo 2020 e in osservanza del d.l. n. 18/ 2020, rinvia d’ufficio tutti i procedimenti civili a data successiva al 15 aprile, eccezion fatta per le udienze previste ex art. 83 comma 3 lett. a) del d.l. citato, previa valutazione di urgenza fatta dal giudice istruttore o dal presidente del Collegio assegnatario. Resta ferma la possibilità dei Presidenti di Sezione di fissare udienze straordinarie nel periodo successivo al 30 giugno 2020.

Il Tribunale di Reggio Emilia esclude dalla previsione del rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate fino al 15.04.20 e della sospensione dei termini:

  • le cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio e di affinità, con le seguenti precisazioni ove sussistano situazioni di urgenza e necessità che dovranno essere evidenziate dalle parti.
  • Le cause di separazione dei coniugi  con richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, quelle riguardanti la separazione delle coppie di fatto sono considerate urgenti solo ove ne venga fatta richiesta da una delle parti e vi sia una concreta situazione di urgenza in relazione alla quale la ritarda trattazione dell’udienza comporterebbe grave pregiudizio per una delle parti;
  • I procedimenti urgenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento;
  • I procedimenti urgenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere trattati da remoto, in alternativa le udienze dovranno essere scaglionate in modo rispettare il distanziamento sociale;
  • Per le udienze di separazione consensuale e divorzio congiunto le parti potranno depositare in telematico dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale rinunciano a comparire e chiedono accoglimento e conferma condizioni del ricorso, in tal caso l’udienza non verrà celebrata.  Se le parti, volessero modificare le condizioni di cui al ricorso potranno farlo mediante nota integrativa, se le parti volessero comparire personalmente o i caso di mancata dichiarazione verrà fissata un’altra udienza nel rispetto delle vigenti norme in materia di emergenza sanitaria.

il Tribunale di Roma con provvedimento del 18.03.20 ha disposto la proroga della sospensione già disposta con provvedimento del 10/3/2020 di tutte le udienze relative ai procedimenti ordinari nonché alle presidenziali di separazione e divorzio e camerali relative a coppie di fatto o a richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio già fissate nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020 ed il rinvio a cura della Cancelleria a data successiva al 31 maggio 2020, ad eccezione di quelle cause a carattere di urgenza per le quali si ravvisi un pregiudizio per la ritardata trattazione.

E’ confermata la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto sino al 15/4/2020.

Il provvedimento prevede anche disposizioni operative per gli avvocati.

Il Tribunale di Lecco, con provvedimento 19.03.20, dispone che le udienze già fissate nel periodo compreso tra il 19.03 e il 15.04, ad eccezione degli affari urgenti ex art. 83 comma 3 punti a, b, c. del d.l. n. 18/20, siano rinviate a data successiva al 31.05.20 – resta comunque riservata a ciascun giudice la facoltà di disporre rinvii più contenuti tra il 15.04 e il 31.05 ove si ravvisi la necessità (per motivi di urgenza, per tipologia dei diritti contesi o riguardo alla data di iscrizione in ruolo della causa) procedendo con le modalità di trattazione di cui ai punti f) e h) dell’art. 83 D.L. 18/20 co VII (in remoto).

In materia di contenzioso di famiglia, le cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità verranno trattate se venga rappresentata da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole dei diritti della persona che richieda l’adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.

Anche il Tribunale di Monza, con provvedimento,15.04.20, ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 18.03 e il 15.04 a data successiva al 31 maggio 2020, salvo fissarle in data compresa tra il 16.04. e il 31.05 per ragioni d’urgenza ovvero ne sia consentita la trattazione in modalità telematica, assicurando la trattazione solo degli affari urgenti ex art. 83 comma 3 punti a, b, c. del d.l. n. 18/2020 (i rinvii verranno comunicati tramite PCT).

Limitatamente ai procedimenti non sospesi dovrà essere privilegiata la trattazione delle udienze con collegamenti da remoto, mediante utilizzo consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams; di dovrà Prevedere la trattazione unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non avrebbe richiesto presenza delle parti diversi dai difensori.

Per la materia famiglia/tutele saranno trattate le cause di alimenti, separazione legale e di fatto in cui venga rappresentato da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole che richiede l’adozione di provvedimenti urgenti, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, procedimenti in materia di tutela/amministrazione di sostegno in cui venga dedotta una situazione incompatibile con l’emissione di provvedimenti provvisori.

Qui in provvedimenti integrali:

Trib Torino 23.03.2020

Trib. Lecco 19.03.20

Trib. Monza 18 marzo 2020

Trib. Reggio Emilia 20 marzo 2020

Trib. Roma 18.03.20

Trib. S.M.C.V. 23.03.20