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Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 il quale, all’art. 1, prevedeva di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con decreto dell’11 marzo 2020 ha effettivamente ritenuto che “le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.

Quanto sopra, prosegue il Tribunale, anche “rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.

Il successivo DPCM 22 marzo 2020 ha previsto, all’art. 1, comma 1, lettera b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Pare quindi che sia venuto meno il presupposto fondante il Decreto del Tribunale di Milano, ovvero la possibilità di rientrare presso la propria residenza o domicilio.

Inoltre il DPCM 8 marzo 2020 consentiva gli spostamenti motivati da “situazioni di necessità”, (oltre che da comprovate esigenze lavorative e motivi di salute) mentre il successivo il DPCM 22 marzo 2020 consentiva solo gli spostamenti giustificati da “assoluta urgenza” (oltre che da esigenze lavorative comprovate, ovvero per motivi di salute).

Il Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna con provvedimento del 20 marzo 2020 ha autorizzato i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti nel periodo di vigenza delle limitazioni agli spostamenti per l’emergenza Covid-19 nel territorio del circondario di Bologna, invitando le parti interessate a mantenere forme di rapporto telefonico o telematico con i figli.

Tuttavia, le FAQ diramante dalla Presidenza del CDM specificavano ancora che “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza 26 marzo 2020, sospende provvisoriamente (fino al 3 aprile 2020) gli incontri tra padre e figlio minore, residenti in diversi comuni disponendo che “il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

Il Tribunale ha rilevato “che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;

Ha quindi “ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario;“

Ha infine “ritenuto che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.;” e che quindi “fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;” 

Nel contempo le FAQ aggiornate della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono ancora oggi che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”

decr Trib Mi 11.03 20 (minori e covid19)

ord Trib bari 26.03.20 (minori e covid19)