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La Camera nella seduta del 27.11 ha definitivamente approvato la legge che equipara i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. La legge è composta da sei articoli e modifica il codice civile in modo da eliminare ogni distinzione di status fra i figli, uniformando il loro diritto al mantenimento, all’educazione ed all’assistenza morale, al godimento di relazioni di parentela con i conseguenti effetti anche patrimoniali. La legge introduce anche disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento, così che il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare garanzie personali o reali. Viene inoltre conferita una delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione al fine di una effettiva parificazione del trattamento giuridico dei figli.

Anche sotto il profilo processuale vengono superate le discriminazioni tra i figli nati dentro e fuori del matrimonio. Viene infatti finalmente attribuita al tribunale ordinario la competenza per i procedimenti in materia di 317 bis c.c., nonché quelli relativi alla potestà genitoriale di cui all’art.330 e 333 c.c., qualora sia pendente tra le stesse parti un procedimento di separazione personale, di divorzio ovvero ex art. 316 c.c.