Tag

Dopo Firenze, anche Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale circa il divieto assoluto di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, sancito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 40/2004. Il tribunale catanese nell’ordinanza del 21 ottobre 2010 prende atto dell’interpretazione effettuata dalla Corte di Strasburgo sugli articoli 8 e 14 della Cedu e rileva un «serio problema di costituzionalità della normativa interna per contrasto con il diritto internazionale pattizio».

La sezione I civile del tribunale di Firenze, con ordinanza 1° settembre 2010, aveva rinviato alla Consulta la legge 40 per la parte che vieta la fecondazione eterologa, giudicata incostituzionale perchè lede il diritto alla salute e i diritti fondamentali dell’uomo sanciti dalla Carta.
A renderlo noto in un comunicato gli avvocati di parte, Filomena Gallo e Gianni Baldini. La coppia fiorentina, dopo essere stata in cura in Svizzera e in altri centri stranieri, ha fatto ricorso dopo che un centro per la procreazione assistita ha negato loro la fecondazione eterologa perchè espressamente vietata dall’articolo 4 della legge 40.

«Il giudice ha riconosciuto le istanze mosse dalla coppia dopo aver rilevato profili di manifesta irragionevolezza del divieto assoluto di Pma eterologa per l’evidente sproporzione mezzi-fini; di illegittima intromissione del Legislatore in aspetti intimi e personali della vita privata – spiega l’avvocato Baldini. Questa sentenza è infatti assolutamente coerente con le precedenti pronunce in materia e ritiene che l’articolo relativo al divieto di fecondazione eterologa sia contrario alla Costituzione e rimanda gli atti alla Corte affinché provveda alla relativa declaratoria. A questo pronunciamento, inoltre, ha a che fare anche con il Trattato di Lisbona nel quale si afferma che le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell´Uomo sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento».

«Abbiamo deciso di raccogliere questa sfida nonostante fosse la più difficile tra tutte quelle necessarie a far riscrivere nella legge 40, perché ci sembrava che i tempi ormai fossero maturi e che si stesse creando una sensibilità finalmente europea a questo problema come dimostra anche il Nobel dato a Stoccolma a Edwards che riconosce come questa medicina raccolga in realtà istanze e aspirazioni profondamente umane. Il tribunale di Firenze – dice invece Gallo – ha riconosciuto che è irragionevole e discriminatorio non consentire a chi è totalmente sterile di conseguire, utilizzando le tecniche disponibili, il fine procreativo di coppia. È per questo che, se il giudice italiano non ritiene di poter procedere a un’interpretazione della legge nazionale in contrasto con la normativa comunitaria, deve sollevare la questione di costituzionalità sottolineando un conflitto netto tra la norma e i diritti dell´Uomo».

Concludono gli avvocati difensori: «Non vi è stata alternativa alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale, perché come avvenuto in altre occasioni, possa essere restituita certezza e uniformità di decisioni in questa delicatissima e fondamentale materia».